Art. 14.
(Determinazione dei limiti).

      1. Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Dipartimento e ai Servizi di cui agli articoli 11 e 12, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.
      2. Gli appartenenti al Dipartimento e ai Servizi non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Dipartimento e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
      3. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei rispettivi Servizi, che ne riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Dipartimento.
      4. I direttori dei Servizi hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.
      5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su disposizione del Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza e con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.
      6. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.

 

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